Liberiamo l'aria
Dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 limitazioni alla circolazione.
Ultima modifica 31 ottobre 2023
L' ordinanza n.586 del 29/09/2023 in attuazione del Piano Aria integrato regionale (PAIR2020) prevede le seguenti limitazioni per contenere l’inquinamento atmosferico sul territorio emiliano-romagnolo:
Dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024, divieto di circolazione dinamica dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e nelle domeniche ecologiche per le categorie di veicoli sotto indicate:
- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro, Euro 1 ed Euro 2
- autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1
- ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1
Oltre a tali categorie, le limitazioni in occasione di situazione emergenziale (previsione di superamento per 3 giorni della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia), possibile anche nei giorni festivi e prefestivi, riguarderanno anche
- veicoli diesel Euro 5.
Leggi di seguito per tutti i dettagli e per conoscere le vie percorribili, le zone non toccate dal provvedimento e le categorie di veicoli che possono circolare.
Nel centro abitato della città di Piacenza è istituito fino al 30 aprile 2024 il divieto di circolazione da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e nelle domeniche ecologiche.
(planimetria All. 1, sono esclusi Besurica, Montale e Le Mose)
Vedi Ordinanza n.586 del 29/09/2023
Non sono previste limitazioni al traffico nelle giornate festive del 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre 2023, 1 e 6 gennaio, 31 marzo, 1 e 25 aprile 2024
Vie sempre percorribili
Al fine di consentire ai veicoli provenienti dall’area extraurbana di non attraversare la città di Piacenza per raggiungere altre destinazioni e di accedere alle aree di parcheggio servite da bus navetta o da bus di linea sono inoltre escluse dalle limitazioni alla circolazione alcune vie sempre percorribili (planimetria All. 2 in fondo alla pagina).
Veicoli esclusi dal blocco
- Trasporto a ridotto impatto ambientale
a) autovetture omologate a quattro o più posti con almeno tre persone a bordo e autovetture omologate a due o tre posti con almeno due persone a bordo
(car-pooling);
b) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
c) veicoli alimentati a gas metano o GPL almeno Euro 2;
d) ciclomotori e motocicli elettrici;
e) veicoli per trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, auto o autobus noleggiati con conducente, autobus di linea, scuolabus); - Trasporto per funzioni sociali e assistenziali
a) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica (che può essere prodotto al Comando di Polizia Locale anche a posteriori) o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime;
c) veicoli al servizio o condotti da persone invalide purché munite del contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
d) carri funebri e veicoli al seguito;
e) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
f) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
g) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione; - Trasporto per funzioni di sicurezza e di servizio
a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
b) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
c) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla Direttiva 1997/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE (Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261);
d) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, rifiuti);
e) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere;
f) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e strutture di assistenza socio-sanitaria, scuole, mense, cantieri; - Trasporto per funzioni economiche, commerciali e consegna merci
a) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
b) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
c) veicoli adibiti al trasporto della stampa periodica;
d) veicoli che trasportano merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, latte e latticini, ecc.) o farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) provvisti di bolla di consegna o ricevuta di avvenuta consegna;
e) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
f) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro, o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l’orario e/o il luogo di servizio;
g) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune; - Trasporto per funzioni particolari e speciali
a) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasposti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall’art. 54, comma 2 del Codice della strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
b) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
c) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
d) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
Sono infine esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. dal lunedì al al venerdì dalle 08,30 alle 18,30 (mentre restano soggetti alla limitazioni delle domeniche ecologiche e alle limitazioni emergenziali) i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’Ordinanza n. 872 del 27.12.2022.
Classe euro del veicolo
Per scoprire a quale classe di Euro appartiene la propria automobile, e quindi se si è o meno interessati dai provvedimenti per contrastare l'inquinamento atmosferico, è possibile consultare i seguenti siti web:
https://iservizi.aci.it/AciTipoEuroWeb/
http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/aria_torino/a-quale-categoria-euro-appartiene-il-mio-veicolo.shtml
Verifica la classe euro del tuo veicolo - Comune di Modena
La disciplina che limita la circolazione dei veicoli nel centro abitato del Comune di Piacenza previste dal Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria (Pair 2020) è applicata dal 1° ottobre 2015.
> sito Arpae dedicato a Liberiamo l'aria
> Guarda il video di approfondimento
> FAQ relative ai provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico
Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un servizio della Regione Emilia-Romagna, già attivo in Lombardia e in Piemonte, che promuove un nuovo modo di guidare, più responsabile, per i proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione per motivi ambientali.
Chi aderisce volontariamente al servizio riceve una soglia di km da percorrere annualmente, limitando così le emissioni inquinanti del proprio veicolo.
Move-In premia anche gli stili di guida virtuosi (ecodriving), aggiungendo km bonus alla soglia chilometrica annuale assegnata al veicolo.
>>> leggi la notizia completa
Misure emergenziali
Verranno adottate le seguenti misure emergenziali a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al lunedì, mercoledì e venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo) nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nel medesimo giorno di controllo dovesse evidenziare la previsione (effettuata sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria) per il giorno di controllo e per i due giorni successivi del superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia di Piacenza:
a) divieto di circolazione dinamica dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 dalle 8,30 alle 18,30 per le seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro, Euro 1, Euro 2;
- autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5;
- autoveicoli e veicoli commerciali a benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1;
- ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro, Euro 1;
b) obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
c) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.186 del 7 novembre 2017);
d) divieto assoluto di combustioni all’aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d’artificio, etc…), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
e) divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’Autorità competente al controllo.
Le misure emergenziali restano in vigore fino al successivo al giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì, mercoledì o venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di “nessuna allerta”, o confermare l'allerta.
Dell'attivazione delle misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.
Abbruciamenti
Divieto di abbruciamento dei residui vegetali dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.
E’ esclusa dal divieto la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria; tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria di cui al punto 2 della presente Ordinanza, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Le modalità con cui dovranno essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportate nell’allegato 2 alla D.G.R. 189 del 15.02.2021.
Riduzione delle emissioni inquinanti da impianti di climatizzazione
Il divieto di utilizzare dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
Misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
a) il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
b) l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
c) il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e
depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti
dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
d) l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
e) l’obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.
Provvedimenti in vigore da gennaio 2018
Sono entrati in vigore anche a Piacenza dal 1° gennaio 2018 alcuni provvedimenti previsti dal Piano Aria integrato regionale, mirati a contrastare l’inquinamento atmosferico.
E' obbligatorio mantenere chiuse le porte di accesso al pubblico – al di là del tempo strettamente necessario per ingressi e uscite – quando è in funzione l’impianto di riscaldamento o raffrescamento nelle seguenti categorie di edifici: cinema, teatri e sale congressi; spazi mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; bar, ristoranti e sale da ballo; negozi, magazzini di vendita al dettaglio e all’ingrosso, supermercati ed esposizioni; sedi di attività industriali, artigianali e categorie assimilabili. La mancata osservanza del provvedimento potrà comportare una sanzione amministrativa variabile da 50 a 500 euro.Lo stesso vale per l’inadempienza al divieto – anch’esso in vigore dal 1° gennaio 2018 e previsto dal Piano regionale – di utilizzare combustibili solidi per il riscaldamento domestico (legna, pellet, cippato) in camini, stufe e caldaie con efficienza energetica inferiore al 75%, nonchè nei caminetti che possono funzionare aperti. Tale provvedimento riguarderà unicamente gli edifici in cui siano presenti anche altre fonti di riscaldamento.
> Consulta online il bollettino Arpae Liberiamo l'aria e le misure emergenziali in caso di sforamento continuativo del limite di PM10
Maggiori informazioni sulle misure emergenziali sono disponibili anche in fondo alla pagina
Consulta i BANDI APERTI della Regione Emilia Romagna per contrastare l'inquinamento
>> Riscaldamento case e qualità dell'aria — Ambiente (regione.emilia-romagna.it) -
(v. brochure bando stufe Regione Emilia Romagna a fondo pagina)