Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 180 del D.L. n. 34/2020

Regolamento comunale imposta di soggiorno.

Tipi di documento:
Atto normativo
Municipium

Descrizione

In vigore dal 1° gennaio 2018 l'imposta a carico di chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili a locazione breve ubicati sul territorio comunale.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 54 del 11/12/2017, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'imposta di soggiorno a carico di chi pernotta nelle strutture ricettive, come definite dalla normativa in materia di turismo, e negli immobili destinati alle locazioni brevi (locazioni di abitazioni di durata non superiore a 30 giorni, ivi incluse quelle che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali) stipulate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o soggetti che gestiscono portali telematici ubicati nel territorio del Comune di Piacenza.

L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando, nello stesso soggiorno, sono coinvolte più strutture ricettive. Sono soggetti all'imposta i non residenti che pernottano nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alle locazioni brevi che si trovano nel Comune di Piacenza.
E' esclusa dall'imposta la sosta diurna.

Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono state approvate dalla Giunta comunale con delibera n.430 del 21/12/2017 e successivamente modificate con delibera di Giunta comunale n. 21 del 14/2/2023.



2021/2022
Sono state apportate dal legislatore rilevanti modifiche alla normativa vigente recepite dal Comune di Piacenza nel nuovo “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta di Soggiorno di cui all’art.180 del D.L. n. 34/2020”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 6/12/2021.
In particolare, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi delle locazioni brevi sono:

  • “responsabili del pagamento dell’imposta” e quindi tenuti a versare al Comune l’imposta di soggiorno in caso di rifiuto del versamento dell’imposta da parte del cliente della struttura, con diritto di rivalsa sul cliente;
  • obbligati alla presentazione di dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (a dichiarazione annuale relativa all’imposta di soggiorno dell’anno 2020 deve essere presentata entro il 30/06/2022, insieme a quella relativa all’imposta di soggiorno dell’anno 2021, come disposto dalla legge di conversione del D.L. n. 41/2021);
  • soggetti alla sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato, in caso di mancato, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno;
  • soggetti alla sanzione amministrativa pari al 200% dell’importo dovuto in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale;
  • soggetti alla sanzione amministrativa pari al 150% dell’importo dovuto in caso di presentazione di dichiarazione annuale infedele.

Il Comune di Piacenza ha stabilito di affidare alla società ICA s.r.l. la gestione dell'imposta di soggiorno, pertanto tutte le informazioni relative alle modalità di applicazione dell’imposta sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.icatributi.it

ICA s.r.l.
via XXIV Maggio 104
tel. 0523/334749 – fax 0523/316962
e-mail ica.piacenza@icatributi.it,
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13; lunedì e giovedì dalle 15 alle 17

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Ulteriori Informazioni

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'Art. 180 del D.L. n.34/2020

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 6 dicembre 2021.

Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2024, 12:58

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