Descrizione
Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l’acquisizione di beni e servizi da parte del Comune. L’acquisizione in economia di beni e servizi viene effettuata tenendo conto delle convenzioni quadro di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre1999 n. 488 e successive modificazioni; in ogni caso trova applicazione l’art. 24 della Legge 28.12.2001 n. 448 o altra norma speciale in vigore al momento dell’acquisto. Nei contratti misti che comprendono contemporaneamente servizi, forniture e lavori, si applica il presente regolamento nel caso in cui i servizi o le forniture siano di rilievo economico superiore al 50 per cento. Nell’acquisizione di beni e servizi, gli eventuali lavori, ancorchè accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi delle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici.
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Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2025, 11:11