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Regione Emilia-Romagna
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Regolamento per il benessere degli animali da compagnia

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/2020

Tipi di documento:
Argomenti:
Animale domestico
Municipium

Descrizione

Il Comune di Piacenza ritiene opportuno provvedere all’emanazione del presente Regolamento, al fine di garantire una più adeguata tutela e più corretta gestione degli animali d'affezione nel rispetto delle più moderne conoscenze scientifiche e della normativa vigente in materia, attraverso l’indicazione di disposizioni specifiche.

Il Comune di Piacenza:

  1. riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
  2. si impegna a promuovere e sostenere attività e iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto dei bisogni degli animali e dell’equilibrio ambientale, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;
  3. in riferimento all’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (c.d. Trattato di Lisbona) del 13.12.2007, che impone agli Stati membri di tenere “pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”, aderisce al principio che anche gli animali, in quanto coscienti e sensibili, hanno uguali diritti alla vita, al rispetto, al benessere ed alla non discriminazione nell’ambito delle esigenze delle specie di appartenenza, intendendosi per benessere degli animali non soltanto il mantenimento delle condizioni di sopravvivenza dal punto di vista dell’alimentazione e dell’integrità fisica, ma anche la salvaguardia del loro equilibrio psicologico; 
  4. sulla base della Legge 04.11.2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, legiferata a Strasburgo il 13.11.1987, “riconosce all’uomo l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”.

L’applicazione del presente Regolamento è riferita agli animali da compagnia che si trovano sul territorio comunale.
Sono esclusi i cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco, i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili durante l’esercizio delle loro funzioni o durante scopi formativi o addestrativi.

Animali da compagnia: qualunque tipo di animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall’uomo esclusivamente per compagnia od affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari.
Sono compresi in questa definizione anche: gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti e gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 1996, relativa alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione Emilia - Romagna a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Municipium

Ufficio responsabile del documento

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Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2026, 15:23

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