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Descrizione
Lo Statuto dei diritti del Contribuente, previsto dalla legge 212/2000, è stato significativamente revisionato dal d.lgs. 219/2023, che ha introdotto importanti principi a maggiore tutela del contribuente, come, ad esempio, la garanzia del contraddittorio.
In base a tale principio, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi gli organi della giurisdizione tributaria, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente.
Il diritto al contraddittorio è previsto per gli atti mediante i quali l’amministrazione comunale disconosce un’esenzione o un’agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
Non sussiste, invece, il diritto al contraddittorio per i seguenti atti:
a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell’amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall’anagrafe tributaria – Punto Fisco;
b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione (ad esempio, quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente);
d) il provvedimento di decadenza dal beneficio della rateazione
e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
f) gli atti di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
g) il rigetto delle istanze di annullamento in autotutela obbligatoria e facoltativa;
h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell’amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva. (Ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall’incrocio con i dati catastali o altri dati in possesso dell’Amministrazione Comunale).
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Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2025, 12:29