Materie del servizio
A chi è rivolto
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Descrizione
La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti.
In particolare:
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carta di circolazione;
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certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole;
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targa del veicolo;
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patente di guida.
La Polizia Locale, quale organo accertatore, ha l'obbligo di inviare il documento ritirato entro cinque giorni a:
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Ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile-MCTC (per carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica, targa)
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Prefettura (per la patente)
I documenti vengono inviati agli uffici competenti per territorio, ossia nel luogo della commessa violazione, indipendentemente dalla residenza del trasgressore.
La circolazione durante il periodo di ritiro del documento è vietata e sanzionata.
Come fare
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Cosa serve
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Cosa si ottiene
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Tempi e scadenze
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Normativa
Art. 216 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) modificato dall'art. 19, D. L.vo 30/12/1999 n. 507
Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2023, 13:02