Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai pubblici esercizi, circoli privati e attività commerciali già funzionanti alla data di entrata in vigore del regolamento - 5/7/2016 - in cui erano presenti apparecchi per il gioco, le scommesse e i servizi telematici non si applicano e disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis.
Negli esercizi già muniti di autorizzazione di cui al primo e secondo comma dell'art. 86 TULPS o art. 88 TULPS, nei quali al 5/7/2016 erano già presenti apparecchi per il gioco, le scommesse e i servizi telematici
- l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, è consentita senza necessità di presentare ulteriori SCIA. L'installazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti numerici e delle condizioni di cui ai decreti interdirettoriali del Ministero dell'economia e delle finanze 27/10/2003 e 27/07/2011
- è invece soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990, l'effettuazione di giochi leciti (giochi a carte, dama, scacchi e giochi di società in genere, giochi informatici installati su PC, senza collegamento a Internet, quali: Play station, Nintendo, xbox e giochi con il computer senza collegamento a internet).
Negli esercizi commerciali non in possesso di autorizzazione ex art. 88 TULPS o art. 86, primo e secondo comma, del TULPS, nei quali al 5/7/2016 erano già presenti apparecchi per il gioco, le scommesse e i servizi telematici è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, l'installazione di apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS.
L'installazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti numerici e delle condizioni di cui ai decreti interdirettoriali del Ministero dell'economia e delle finanze 27/10/2003 e 27/07/2011
L'istallazione e l'utilizzo dei suddetti giochi dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento per la discilplina delle sale giochi sul territorio comunale approvato con DCC 20/2016 in vigore dal 05/07/2016.
Descrizione
L'installazione di apparecchi da gioco e l'effettuazione di giochi leciti sono soggette alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle sale giochi sul territorio comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 27/05/2016.
Sono vietate tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente, salvo che sia preventivamente richiesto ed ottenuto permesso di costruire per cambio d’uso specifico a “sala da giochi" sussistendo i requisiti previsti e prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
Come fare
Il procedimento deve essere avviato unicamente in forma telematica su Suap online della Regione Emilia Romagna Accesso unitario
Cosa serve
Oltre agli allegati indicati nel Suap online l'interessato dovrà produrre documentazione comprovante la presenza nell'esercizio di apparecchi per il gioco, scommesse e servizi telematici alla data del 05/07/2016
Tipologia degli esercizi e numero massimo di apparecchi
- Bar ed esercizi similari numero massimo di apparecchi: 1 ogni 15 mq ( max 2 fino a 50 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino a un massimo di 4)
- Ristorante ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino a un massimo di 4)
- Albergo ed esercizi similari: 1 ogni 20 camere (Max 4 fino a 100 camere elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere fino a un massimo di 6)
- Agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS: 1 ogni 15 mq (max 6 fino a 100 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino a un massimo di 8)
- Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione alla somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino a un massimo di 4)
- Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti: 1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino a un massimo di 4)
- Esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS: 1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino a un massimo di 4)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: TULPS 773/1931 – DCC 20/2016
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Cosa si ottiene
Autorizzazioni in base alle leggi e regolamenti vigenti.
Tempi e scadenze
L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
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Vincoli
Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la Tabella dei giochi proibiti, emanata dal Questore, deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o sale da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'istallazione di apparecchi da gioco.
Tabella giochi proibiti 1 luglio 2023
Regolamento per la disciplina delle sale giochi sul territorio comunale
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Tabella dei giochi proibiti
(ultimo aggionameno ottobre 2019)
Prima dell'utilizzo degli apparecchi da gioco deve essere esposta nell'esercizio la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 TULPS, da ritirare presso l'Ufficio Pubblici Esercizi.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI, emanata dal Questore, deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o sale da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'istallazione di apparecchi da gioco.
Ai sensi del 1° comma dell’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), in tutte le sale da biliardo o da gioco deve essere esposta una tabella nella quale sono indicati oltre ai giochi d’azzardo, quelli che l’autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse.
La tabella è predisposta e approvata dal Questore e vidimata dall’autorità competente al rilascio (Comune) –
La tabella è scaricabile a fondo pagina e deve essere scaricata a cura del titolare dell'esercizio.
Normativa: TULPS (artt. 86 e 110) - Regolamento per la disciplina dell'attività di sala da gioco approvato con DCC 20/2016 ed in vigore dal 05/07/2016
Requisiti Morali: Artt. 11 e 92 del TULPS N. 773/1931 e all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.(antimafia)
Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2024, 12:07