Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai pubblici esercizi, circoli privati e attività commerciali.
Descrizione
L'installazione di apparecchi da gioco e l'effettuazione di giochi leciti sono soggette alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle sale giochi sul territorio comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 27/05/2016.
Sono vietate tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente, salvo che sia preventivamente richiesto ed ottenuto permesso di costruire per cambio d’uso specifico a “sala da giochi" sussistendo i requisiti previsti e prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
Si tratta di attività sottoposte all'applicazione:
- del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni - TULPS), con particolare riferimento agli articoli 86 e 110,
- al regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 6/5/1940 n. 635).ù
La tabella dei giochi proibiti è un elenco dei giochi d'azzardo che secondo la legge italiana, ai sensi dell'art.110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle Legge di
Pubblica Sicurezza) non possono essere giocati nei luoghi pubblici. Tale elenco viene compilato ed aggiornato dalle questure italiane, in funzione degli usi e costumi locali e secondo le differenti denominazioni con le quali vengono denominati i singoli giochi d'azzardo nelle varie regioni e province.
Deve essere esposta in luogo ben visibile nei locali in cui si gioca: in tutte le sale da gioco, nelle sale da bigliardo e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco meccanici, elettromeccanici ed elettronici (es. calciobalilla, flipper, new slot, apparecchi da gioco senza vincita in denari previsti dall'art. 110 comma 7 del TULPS).
Tutte le imprese ed i circoli che consentono attività di gioco lecito (dal gioco delle carte all'installazione di apparecchi per il gioco come calciobalilla, biliardi, new slot, ecc.) devono esporre la tabella dei giochi proibiti nei locali in cui si gioca.
Di seguito si riporta il testo dell'articolo 110 comma 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773:
"In Tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonchè le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario."
ATTENZIONE: introdotte le distanze dai "luoghi sensibili"
La regione Emilia Romagna con la legge regionale n.5/2013 e successive modificazioni, ha previsto all'art. 6:
"... comma 2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
comma 2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
comma 2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. ..."
La delibera di Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017 ha definito le modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.
La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.
Come fare
Negli esercizi già muniti di autorizzazione di cui al primo e secondo comma dell'art. 86 TULPS o art. 88 TULPS, nei quali al 5/7/2016 erano già presenti apparecchi per il gioco, le scommesse e i servizi telematici:
- è consentita senza necessità di presentare ulteriori SCIA l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7; l 'installazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti numerici e delle condizioni di cui ai decreti interdirettoriali del Ministero dell'economia e delle finanze 27/10/2003 e 27/07/2011;
- è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990, l'effettuazione di giochi leciti (giochi a carte, dama, scacchi e giochi di società in genere, giochi informatici installati su PC, senza collegamento a Internet, quali: PlayStation, Nintendo, Xbox e giochi con il computer senza collegamento a internet).
Negli esercizi commerciali non in possesso di autorizzazione ex art. 88 TULPS o art. 86, primo e secondo comma, del TULPS, è necessaria la presentazione di idonea SCIA per l’installazione di apparecchi ex art. 110 TULPS e contestuale presentazione di Permesso di Costruire a Sala Giochi, finalizzata alla verifica delle distanze minime da luoghi sensibili ai sensi della L.R.n. 5/2013 e della DGR n. 831/2017.
Il procedimento, quando necessario, deve essere avviato unicamente in forma telematica su Suap online della Regione Emilia Romagna.
Cosa serve
Tutta la documentazione richiesta dal portale telematico regionale Accesso Unitario.
Tipologia degli esercizi e numero massimo di apparecchi:
- Bar ed esercizi similari numero massimo di apparecchi: 1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino a un massimo di 4);
- Ristorante ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino a un massimo di 4);
- Albergo ed esercizi similari: 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere fino a un massimo di 6);
- Agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS: 1 ogni 15 mq (max 6 fino a 100 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino a un massimo di 8);
- Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione alla somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino a un massimo di 4);
- Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti: 1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino a un massimo di 4);
- Esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS: 1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino a un massimo di 4).
Cosa si ottiene
Idoneo titolo autorizzatorio in base alle leggi e regolamenti vigenti.
Tempi e scadenze
L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
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Canale digitale:
Costi
La SCIA deve essere corredata dell'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, come da delibera di Giunta n. 18 del 07/02/2023, generando un pagamento PagoPa
Vincoli
Tabella dei giochi proibiti
Prima dell'utilizzo degli apparecchi da gioco deve essere esposta nell'esercizio la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 TULPS.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI, emanata dal Questore, deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o sale da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco.
Ai sensi del 1° comma dell’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), in tutte le sale da biliardo o da gioco deve essere esposta una tabella nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, quelli che l’autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse.
La tabella è predisposta e approvata dal Questore e vidimata dall’autorità competente al rilascio (Comune).
La Tabella giochi proibiti (1 luglio 2023) deve essere scaricata a cura del titolare dell'esercizio.
L'istallazione e l'utilizzo dei suddetti giochi dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento per la disciplina delle sale giochi e della normativa di settore vigente.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Normativa
TULPS 773/1931 – (artt. 86 e 110)
Requisiti Morali
Artt. 11 e 92 del TULPS N. 773/1931 e all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.(antimafia)
Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2024, 11:58