Materie del servizio
A chi è rivolto
Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione alla partecipazione di mercatini e 20 per quelli storici, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione.
Il tesserino è valido un anno, dalla data del rilascio. Non può essere rilasciato per più di una volta all'anno e al massimo quattro volte, anche non consecutive.
Descrizione
La normativa regionale stabilisce che sono denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 12/1999, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore (non superiore a € 250,00).
Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti.
Come fare
Occorre compilare il modulo in allegato e consegnarlo al Quic - via Beverora, 57
Cosa serve
Allegati:
- documento d'identità
- fototessera
- ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria.
Cosa si ottiene
Il Tesserino per mercatini di hobbisti.
Tempi e scadenze
Al momento della presentazione della domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria; il pagamento si effettua dal sistema comunale di Pagamento PagoPa accedendo al link.
Il tesserino verrà rilasciato entro 30 giorni, nei termini di Legge.
Costi
- Marca da bollo sul modulo - 16,00 €
- Marca da bollo da 16,00 € da applicare sul tesserino per il ritiro
- Diritti di istruttoria - 100,00 €
Modalità del versamento: attraverso la piattaforma PAGO PA o presso i psp (prestatori servizi di pagamento) abilitati.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Riferimenti normativi
Legge regionale 24 maggio 2013, n. 4 - Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2023, 06:44