Materie del servizio
A chi è rivolto
Trasgressori di alcune norme del codice della strada o proprietari del veicolo.
Descrizione
La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti.
Ad esempio: patente di guida, carta di circolazione, CQC (carta di qualificazione del conducente), certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, targa del veicolo, ecc
La Polizia Locale, quale organo accertatore, a seconda della norma violata, ha l'obbligo di inviare il documento ritirato entro cinque giorni a:
- Ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile-MCTC (per carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica, targa)
- Prefettura (per la patente)
- oppure trattenuti all'ufficio della Polizia Locale in via Rio Farnese 14/D
I documenti vengono inviati agli uffici competenti per territorio, ossia nel luogo della commessa violazione, indipendentemente dalla residenza del trasgressore.
La circolazione durante il periodo di ritiro del documento è vietata e sanzionata.
Come fare
Le modalità di restituzione cambiano in base all'infrazione: dopo il ritiro del documento il trasgressore riceve con notifica tutte le informazioni sulla procedura e sulle relative tempistiche.
Cosa serve
All'atto della restituzione del documento occorre esibire
- un documento di identità
- copia del verbale notificato
- in alcuni casi copia dell'avvenuto pagamento del verbale
Cosa si ottiene
Restituzione del documento.
Tempi e scadenze
Le tempistiche dipendono dall'infrazione, e sono indicate nel verbale che viene notificato o contestato al trasgressore/proprietario del veicolo.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa
Art. 216 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) modificato dall'art. 19, D. L.vo 30/12/1999 n. 507
Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026, 12:33