Materie del servizio
A chi è rivolto
Tutte le strutture sanitarie pubbliche e quelle private che intendono erogare prestazioni sanitarie soggette ad autorizzazione sanitaria o comunicazione di svolgimento di attività sanitaria secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 22/2019 e i successivi provvedimenti. I requisiti da attestare per la richiesta di autorizzazione sanitaria sono indicati nella DGR n. 327/2004, quelli per la comunicazione nella DGR n. 1919/2023. Occorre inoltre prendere visione delle note interpretative P.G.30/09/2024.1090990.U e PG. 30/09/2024.1095375.U della Regione, nelle quali sono contenuti importanti dettagli. Le note sono visionabili alla pagina del sito della Regione Emilia-Romagna relativa alle Autorizzazioni sanitarie.
Descrizione
L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione o soggetto all’obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.
Autorizzazione: la richiesta di nuova autorizzazione e/o di modifiche deve arrivare al Comune competente per territorio che, avvalendosi di parere tecnico espresso da un’apposita Commissione di esperti istituita presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL che effettua le verifiche circa il possesso dei requisiti, emette il provvedimento.
Comunicazione: deve essere inoltrata al Comune competente per territorio, che la trasmette all’Azienda Usl e alla Regione Emilia-Romagna.
Come fare
Per il Comune di Piacenza si chiede l’invio dei moduli e dei rispettivi allegati all’indirizzo PEC protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.
Cosa serve
Tutta la documentazione necessaria predisposta dalla Regione Emilia-Romagna è scaricabile dalla pagina dedicata sul sito regionale Autorizzazione dell'attività sanitaria.
N.B: Per presentare la richiesta e la comunicazione non occorre che la documentazione inviata sia corredata da marca da bollo.
Per informazioni generali riguardanti le procedure di presentazione è possibile rivolgersi ai contatti indicati a fondo pagina.
Cosa si ottiene
In caso di comunicazione non è previsto feedback alla struttura, l’adempimento è assolto con la stessa comunicazione, alla quale possono seguire controlli. In caso di autorizzazione si ottiene il relativo provvedimento di rilascio, presa d’atto o diniego.
Tempi e scadenze
Autorizzazione: come previsto dalla normativa vigente è pre-requisito per avviare l’attività quindi va richiesta preventivamente, così come vanno comunicate eventuali variazioni. Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni dal rilascio del parere della Commissione esperti dell’Azienda USL, 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve richieste di integrazione della pratica.
Comunicazione: è pre-requisito per avviare l’attività. La Regione con la DGR 1919/2023 e successiva nota interpretativa richiamata a inizio pagina ha introdotto le scadenze per le strutture sanitarie soggette all’istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, posticipate come segue:
Si dispone al 31/12/2024 il rinvio dei termini per la presentazione della Comunicazione di
svolgimento di attività sanitaria per tutti gli studi professionali/studi associati/polistudi, siano essi:
- esistenti al 20/12/2023;
- equiparati a quelli esistenti (ai sensi della nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U);
- avviati dopo il 20/12/2023 e in esercizio dopo tale data che non abbiano ancora presentato la prescritta Comunicazione in attesa dei chiarimenti forniti con la nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U;
- in corso di avvio negli ultimi mesi del 2024.
Si dispone al 31/12/2025 il rinvio dei termini per l’adeguamento ai requisiti (non derogabili) previsti dalla DGR 1919/2023 e nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U, degli studi professionali/studi associati/polistudi di cui al capoverso precedente, esclusi i casi in cui, a seguito di controlli, sia accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, comma 3, LR 22/2019). Pertanto, a partire dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione; tali studi dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR
1919/2023 tenuto conto di quanto precisato dalla nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U. Sono fatte salve a tutti gli effetti le Comunicazioni già regolarmente presentate dai professionisti sanitari interessati.
Si raccomanda la consultazione della pagina web della Regione Emilia-Romagna in cui sono reperibili le informazioni e i documenti aggiornati.
Procedure collegate all'esito
La comunicazione inoltrata al Comune verrà dallo stesso inoltrata all’Azienda USL e alla Regione. I provvedimenti in esito alle richieste di autorizzazione verranno inviati alla struttura richiedente e all’Azienda USL.
Costi
Nessun costo previsto.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2024, 08:56