Materie del servizio
A chi è rivolto
La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi.
Come fare
La presentazione delle domande per ottenere l'autorizzazione al commercio di prodotti fitosanitari avviene solo attraverso il portale regionale SuapEr Accesso unitario.
Dopo avere selezionato il Comune di Piacenza come destinatario sono possibili due modalità per reperire la modulistica:
-
attraverso una ricerca testuale (per es. "fitosanitari") nell'apposita casella,
-
con la ricerca per campi, attraverso il seguente percorso: Modulistica attività produttive/ Agricoltura Commercio Demanio Turismo e Altre Attività Produttive / Commercio in sede fissa, forme speciali di vendita / Commercio prodotti specifici (gas, fitosanitari).
Cosa serve
- Nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società;
- Sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
- Classificazione di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere;
- Nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione di cui all'articolo 23, dell'institore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.
- Alla domanda è allegata una pianta, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonché la dichiarazione, con firma autenticata, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico.
Cosa si ottiene
L'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi.
Tempi e scadenze
L'autorità sanitaria individuata dalla regione, previa visita di idoneità, effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, di cui al comma 2 dell'articolo 21, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni.
Casi particolari
Avvio o subentro con modifiche all'attività e ai locali
Oltre alla documentazione standard, in caso di presentazione di istanza di "avvio" o di "subentro comportante modifiche all'attività o ai locali", per l'accettazione della stessa, è necessario allegare la seguente documentazione, anche se definita come "non obbligatoria" all'interno del portale accesso unitario:
-
Planimetria firmata da un tecnico abilitato, contenente sia le altezze dei locali che le quote planimetriche ed indicante il layout corrispondente allo stato di fatto legittimato;
-
Relazione tecnica sulle caratteristiche dei prodotti detenuti e sulle modalità di stoccaggio.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2024, 11:24