Materie del servizio
Stato del servizio
A chi è rivolto
Esposizione di cartelli (es. vendesi - affittasi):
- se si espone un solo cartello direttamente sull'immobile (sulla facciata, sul balcone, sul cancello) non è necessario chiedere nessuna autorizzazione né sostenere alcuna spesa sempre che: le dimensioni dello stesso non superino il quarto di metro quadro (2500 cm2) e che non compaia il nome di chi vende o la ragione sociale dell'Agenzia.
- nel caso in cui il cartello superi la superficie sopra indicata o che ne vengano apposti più di uno o che non venga collocato direttamente sull'immobile ma in altro luogo, è invece necessario pagare l'imposta sulla pubblicità.
Affissione di manifesti, locandine Se si espongono cartelli con affissione in locali o luoghi pubblici occorre distinguere due ipotesi:
- locandina di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati: non è necessario il pagamento di alcuna tassa
- locandina di superficie superiore ai 300 centimetri quadrati: è necessario pagare l'imposta sulla pubblicità.
Per l'affissione di manifesti sugli impianti a tal scopo destinati è necessario consegnare alla società ICA il materiale da affiggere previo pagamento dei diritti; le prenotazioni di affissioni vengono ritenute valide solo nel caso in cui si sia effettuato il pagamento. Vista la limitata disponibilità di spazi e il continuo incremento delle richieste di fruizione del servizio, si consiglia di prenotare con largo anticipo l'affissione (almeno 20 giorni); il materiale da affiggere deve essere consegnato almeno due giorni prima della sua uscita. Per l'affissione di manifesti commerciali entro le 48 ore e non commerciali entro le 24 ore, è necessario pagare i diritti d'urgenza.
Le locandine vengono quindi timbrate con indicazione della scadenza dell'autorizzazione e vengono affisse direttamente dal richiedente, i manifesti invece vengono affissi direttamente dalla ditta ICA.
La collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, deve essere specificamente richiesta al Comune che, in base all’ art. 23 del Nuovo Codice della Strada e al Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, autorizza l’esposizione.
Impianti pubblicitari
Devono essere posizionati a non meno di venti metri dalle intersezioni stradali e, in assenza di marciapiede, ad almeno tre metri dalla carreggiata o a 0,5 metri se posti parallelamente al senso di marcia, ed infine non possono essere installati ad una distanza inferiore a quaranta metri dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari. E’ vietato collocare l’impianto pubblicitario nelle aiuole spartitraffico, sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza o su altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento. La posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari, senza la prescritta autorizzazione o secondo modalità difformi dalle prescrizioni normative vigenti e dal provvedimento di autorizzazione, comporta una sanzione amministrativa di 258 euro, la rimozione dei manifesti abusivi con imputazione delle spese a carico dei soggetti responsabili della pubblicità, oltre che il pagamento delle imposte evase.
E' vietato apporre volantini pubblicitari sui veicoli, sulla segnaletica stradale e sui pali dell’illuminazione pubblica.
Descrizione
Dal 1° gennaio 2021 il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono stati sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art.1, comma 816, della Legge n.160/2019 ). La riscossione è affidata a Ica srl.
Successivamente il Consiglio comunale ha approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (delibera di Consiglio comunale n.6 del 8/02/2021 )
La Giunta comunale ha quindi approvato le tariffe del nuovo canone, mantenendole invariate rispetto alle tariffe precedenti (delibera di Giunta Comunale n.25 del 19/02/2021 ).
Come fare
Occorre presentare la richiesta secondo il modulo allegato unitamente alla relativa dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo da 16 euro inerente.
La richiesta e i documenti si possono inviare, una volta scannerizzati, a: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
La società ICA srl gestisce la riscossione del canone per conto del Comune di Piacenza, fornisce assistenza/informazioni ai contribuenti circa le modalità di pagamento del canone medesimo.
Cosa si ottiene
I permessi richiesti
Tempi e scadenze
Per la pubblicità annuale permanente, se l'importo supera euro 1.500,00, è ammesso il pagamento in rate trimestrali previa richiesta da parte dell' interessato. Il termine di pagamento dell'Imposta annuale per la pubblicità a carattere permanente è il 28 febbraio. In caso di pagamento rateizzato dovranno essere osservate le seguenti scadenze (da art.17 del regolamento): I - 28 febbraio; II - 31 maggio; III - 31 agosto; IV - 30 novembre.
Il pagamento del canone relativo alle denunce di iscrizione ed alle denunce di variazione che comportino un conguaglio, deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
Accedi al servizio
Canale fisico:
Costi
Leggi la delibera di Giunta, le tariffe e il piano generale impianti pubblicitari affissioni.
Delibera di Giunta Comunale n.25 del 19.02.20121 - tariffe del canone
ALLEGATO C - Tariffe per diffusione/esposizione pubblicitaria (Approvate con delibera di giunta comunale n 25 del 19/02/2021)
ALLEGATO D - Tariffe per servizio pubbliche affissioni (Approvate con delibera di giunta comunale n 25 del 19/02/2021)
ALLEGATO E - Tariffe per occupazioni di spazi ed aree pubbliche (Approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 19/02/2021)
Vincoli
Leggi il piano generale impianti pubblicitari affissioni - DGC n. 298 del 21/12/2011
Condizioni di servizio
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Riduzioni ed esenzioni relative al canone relativo alle esposizioni pubblicitarie: consultare gli artt. 23 e 24 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".
Agevolazioni ed esenzioni relative al canone sulle pubbliche affissioni: consultare gli artt.32, 33 e 34 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".