Materie del servizio
A chi è rivolto
Agli operatori economici e a tutti i soggetti interessati ad avviare un’attività commerciale.
Descrizione
Per esercizio di vicinato si intende l'esercizio commerciale la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo 250 mq. per il commercio di generi alimentari, non alimentari o tabella speciale annessa a Farmacie, Rivendite generi di Monopolio, Distributori di carburanti (servizio online).
Per superficie di vendita si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253 e s.m.i., l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
Per l'apertura, l'ampliamento/riduzione della superficie di vendita, per il trasferimento di sede, per il subingresso e le variazioni societarie è necessario presentare SCIA al Comune entro il giorno di inizio attività/variazione
Per subingresso s'intende il subentro in un'attività economica esistente a seguito di atto tra vivi, quali per trasferimento di proprietà ( compravendita, donazione, fusione), per gestione (affitto d'azienda), o per reintestazione di precedente titolare o per successione (decesso del titolare).
A norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993 n. 310, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di una azienda commerciale devono essere stipulati presso un Notaio o autenticati dallo stesso.
La cessazione di un'attività di commercio al dettaglio, sia per trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, sia per chiusura definitiva del negozio, deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla data effettiva di cessazione
Subingresso a seguito di cessione, affitto, fusione, conferimento, scioglimento, morte.
Trasformazione della natura giuridica, denominazione o ragione sociale/trasferimento di sede legale/variazioni legale rappresentante/variazioni relative al preposto di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita
Dal 1/2/2013 la comunicazione di trasformazione della natura giuridica, denominazione o ragione sociale/ trasferimento di sede legale/variazioni legale rappresentante/variazioni relative al preposto di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica. Nei casi di nuova apertura e subentro, l’attività potrà essere iniziata solo a far data dalla presentazione della relativa SCIA/COMUNICAZIONE
Autorizzazione sanitaria per alimentari , sottoprodotti e riproduzione animale A seguito dell'entrata in vigore della Determinazione Regione Emilia Romagna n. 16842 del 27.12.2011 le pratiche sanitarie relative alla registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e del settore della riproduzione animale, non possono più essere presentate all’AUSL di Piacenza . Le pratiche relative al Comune di Piacenza dovranno essere inviate in via telematica su SuapER Accesso unitario
Le pratiche non potranno essere presentate in formato cartaceo. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive invierà la pratica sempre telematicamente alla casella di posta certificata dell’AUSL di Piacenza
protocollounico@pec.ausl.pc.it, quale Ente competente alla verifica, al controllo e rilascio relativi atti autorizzativi . Eventuali richieste di chiarimenti o notifiche di atti autorizzativi saranno inoltrate dal Suap alla casella di posta elettronica certificata del richiedente o di suo delegato.
Come fare
Il procedimento deve essere avviato unicamente in forma telematica su SuapER Accesso Unitario
Cosa serve
Provvedere alla presentazione di apposita SCIA al SUAP del Comune di Piacenza
- avere la disponibilità dei locali (affitto, proprietà o altro titolo di godimento) con destinazione d'uso commerciale;
- essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.
- Pagamento diritti di istruttoria euro 25,00 generando un pagamento PAGO PA (collegamento al portale PAGO PA)
Da allegare all’invio della comunicazione
>> consulta le tariffe dei diritti di istruttoria
Cosa si ottiene
La SCIA e la COMUNICAZIONE sono immediatamente efficaci.
Al momento della presentazione telematica della SCIA/COMUNICAZIONE viene rilasciata automaticamente la RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE ISTANZA che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 7 comma 5 DPR 160/2010 e smi
Tempi e scadenze
Tempi del procedimento: L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti. Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Diritti di istruttoria pratica come da delibera di giunta n 18 del 07/02/20223 euro 25,00 generando un pagamento PAGO PA consultabile al seguente link:
https://pagopa.comune.piacenza.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/126
(collegamento al portale PAGO PA)
Da allegare all’invio della comunicazione
Non sono soggette ai diritti di istruttoria pratica le comunicazioni di cessazione attività di vendita
Vincoli
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
- Morali: di cui all'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. e all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.(antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante, del preposto eventualmente nominato e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti il Collegio Sindacale (effettivi e supplenti), in socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4.
- Professionali: di cui all’art. 71 comma 6 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i., in caso di prodotti del settore alimentare : 1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano; 2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS); 3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande 4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande. Sia per le ditte individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale o rappresentante legale della Società ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
- Oggettivi: rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi, di polizia urbana.
Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare, l'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione della "Notifica" ai fini della procedura di Registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Gli uffici rispondono alle richieste telefoniche dalle 11 alle 13
Ulteriori informazioni
Orari
Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Il titolare dovrà rispettare l’orario di apertura e chiusura prescelto e dovrà renderlo noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
Normativa Di Riferimento: D.L.vo 114/1998 – D.L.vo 59/2010 – D.L.vi 221 e 222/2016
Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2024, 14:08