Produttori agricoli: vendita in locale aperto al pubblico

Servizio attivo

La comunicazione di inizio attività di vendita di prodotti agricoli dalla propria azienda (produttori agricoli)/sul fondo di produzione/all'interno di locali/tramite commercio elettronico/vendita di latte crudo tramite distributori automatici

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Produttori agricoli.

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Descrizione

La comunicazione di inizio attività di vendita di prodotti agricoli dalla propria azienda (produttori agricoli)/sul fondo di produzione/all'interno di locali/tramite commercio elettronico/vendita di latte crudo tramite distributori automatici, su area privata aperta al pubblico deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica. (servizio online)

I produttori agricoli che intendono effettuare la vendita dei prodotti provenienti esclusivamente/prevalentemente dalla propria azienda in un locale aperto al pubblico devono presentare SCIA al Comune prima dell'avvio dell'attività.

 
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Come fare

Occorre inoltrare la Comunicazione e la documentazione a corredo al Comune territorialmente competente.

Il procedimento deve essere avviato unicamente in forma telematica su SuapER  Accesso Unitario

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Cosa serve

Per iniziare l'attività, per la sospensione temporanea e per la cessazione definitiva dell'attività è necessario presentare COMUNICAZIONE al Comune di riferimento.

Qualora la vendita venga esercitata su superfici all’aperto o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola, non è richiesta la presentazione della predetta COMUNICAZIONE.

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Cosa si ottiene

La SCIA e la COMUNICAZIONE sono immediatamente efficaci.

Al momento della presentazione telematica della SCIA/COMUNICAZIONE viene rilasciata automaticamente la RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE ISTANZA che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 7 comma 5 DPR 160/2010 e smi.

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Tempi e scadenze

La COMUNICAZIONE è immediatamente efficace.

Tempi del procedimento: L’inizio dell’attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti. Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.

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Casi particolari

In caso di vendita nel campo, nel portico o nel cortile non occorre presentare la comunicazione.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Costi

Diritti di istruttoria pratica come da delibera di giunta n 18 del 07/02/20223 euro 25,00 generando un pagamento PAGO PA consultabile al seguente LINK (collegamento al portale PAGO PA)
Da allegare all’invio della comunicazione.

Non sono soggette ai diritti di istruttoria pratica le comunicazioni di cessazione attività di vendita

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Condizioni di servizio

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Contatti

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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Ulteriori informazioni

Normativa:

art. 4 D.Lgs 228/2001 

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2024, 11:45

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