Ritiro libretto di circolazione, targa o patente di guida
Sanzioni accessorie - La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti
Ultima modifica 23 dicembre 2024
Sanzioni accessorie - La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti
La violazione di alcune norme del Codice della strada comporta anche il ritiro per un certo periodo di alcuni documenti.
In particolare:
- Carta di circolazione;
- Certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole;
- Targa del veicolo;
- Patente di guida.
La Polizia Locale, quale organo accertatore, ha l'obbligo di inviare il documento ritirato entro cinque giorni a:
- Ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile-MCTC (per carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica, targa)
- Prefettura (per la patente)
I documenti vengono inviati agli uffici competenti per territorio, ossia nel luogo della commessa violazione, indipendentemente dalla residenza del trasgressore.
La circolazione durante il periodo di ritiro del documento è vietata e sanzionata.
Contatti: Ufficio Verbali, Ruoli, Sanzioni accessorie - Corpo di Polizia Locale
Ulteriori informazioni:
Normativa Art. 216 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) modificato dall'art. 19, D. L.vo 30/12/1999 n. 507