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Imu - Aliquote, informative, FAQ, aree fabbricabili

Valori medi venali, microzone, per area fabbricabili (terreni edificabili) ...

Tipi di documento:
Municipium

Descrizione

 
Aliquote

Le informative acconto IMU sono consultabili nell'area "Documenti" 👇 di seguito alla pagina.


Aree Fabbricabili

Nella delibera di Giunta Comunale n. 75/2018 disponibile a fondo pagina.

  • Valori orientativi medi venali 2018 aree edificabili espressi in Euro/m2  
  • le microzone individuabili attraverso i dati Catastali (la planimetria ha carattere illustrativo).

L’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’ICI ed espressamente richiamato dal Decreto “Salva Italia”, definisce che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota d’imposta, è costituita dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Il D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011, articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale, ha richiamato, per la definizione di area edificabile, l’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 (già istitutivo dell’ICI).
La norma (integrata dal D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006, art. 36, comma 2) stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

I valori orientativi della Tabella potranno essere utilizzati per la determinazione del valore imponibile delle aree edificabili assoggettate ad imposta per l'anno 2018.

Si specifica, in ogni caso, che i valori medi di mercato espressi nella Tabella sono da ritenersi puramente indicativi, e quindi non vincolanti, sia al fine della determinazione del valore imponibile di mercato ai sensi del già citato articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, da parte del soggetto passivo, sia da parte dell’Ufficio cui è demandata la verifica del valore di mercato dichiarato ai fini IMU e/o utilizzato per la determinazione dell’imposta dovuta/versata. Ai fini della valutazione delle aree occorre comunque riferirsi al valore di mercato, i valori tabellari, quindi, possono orientare, senza efficacia vincolante, sia il contribuente che l’Ufficio.


Calcoli, recapiti e servizi online

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FAQ - risposta alle domande frequenti
Non riesco a caricare il documento, come mai?

Assicurati che il file che intendi caricare sia nel formato corretto PDF/A. Il sito non accetta file di diverso formato. Inoltre, prova a ricaricare la pagina o a usare un altro browser. Se il problema persiste puoi contattare l’ufficio IMU per assistenza.

Quali sono le scadenze per il pagamento dell'IMU?
  • Acconto: entro il 16 giugno.
  • Saldo: entro il 16 dicembre.In caso di ritardo, è possibile usufruire del ravvedimento operoso
Posso utilizzare dichiarazioni precedenti? Le dichiarazioni presentate negli anni precedenti rimangono valide per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni rilevanti, che richiedono la presentazione di una nuova dichiarazione.
Cosa succede se il contratto di locazione cambia?

In caso di modifiche al contratto di locazione, è obbligatorio presentare una nuova dichiarazione IMU, indipendentemente dalla data di invio della dichiarazione precedente.

E' possibile delegare la compilazione del modulo?
Sì, è possibile delegare la compilazione a un intermediario (CAF, consulente, ecc.) o ad un terzo soggetto (famigliare), fornendo una delega firmata e una copia del documento d'identità.
Come si compila il modulo online?

Il modulo deve essere compilato direttamente sullo Sportello Telematico del Comune. È necessario inserire i dati personali, i dettagli dell'immobile e allegare i documenti richiesti. In alternativa, è possibile rivolgersi a un CAF o a un consulente.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

Puoi contattare l'Ufficio IMU del Comune di Piacenza ai recapiti forniti (0523/492525, email: u.imu@comune.piacenza.it) o lo Sportello Telematico del Comune di Piacenza.

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Quali son i costi per la presentazione della domanda?
La presentazione della domanda non prevede alcun costo.
E' necessario ripresentare la domanda ogni anno?

No, la domanda non deve essere ripresentata ogni anno, a meno che non ci siano modifiche alla situazione dichiarata.

Entro quando deve essere presentata la dichiarazione?

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'annualità di imposta per cui si richiede l'agevolazione.

Come si presenta la domanda per ottenere l'aliquota agevolata?

La domanda può essere presentata online tramite lo Sportello Telematico del Comune di Piacenza, utilizzando SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
È possibile delegare la presentazione a un intermediario (CAF, consulente, ecc.). E’ necessario allegare l’attestazione di rispondenza (se richiesta), delega e documento d’identità del delegante (se la domanda è presentata da un intermediario)

Come si ottiene l'attestazione di rispondenza?

L'attestazione di rispondenza può essere richiesta alle organizzazioni rappresentative di categoria che hanno sottoscritto gli accordi territoriali (Confedilizia Piacenza, Sunia Piacenza, Sicet Parma e Piacenza, Uniat Piacenza). È necessaria per confermare che il contratto rispetta i parametri previsti.

Cos'è l'attestazione di rispondenza? Dove posso trovarla?

L'attestazione di rispondenza è un documento necessario per i contratti di locazione a canone concordato. Serve a certificare, ad esempio, che il canone richiesto rientra nei valori stabiliti dagli Accordi territoriali. Se il contratto è stato sottoscritto dopo il 23 luglio 2019, l'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione per l'aliquota agevolata IMU.

Nel Comune di Piacenza, l'attestazione viene rilasciata dalle seguenti associazioni:

  • Confedilizia Piacenza
  • Sunia Piacenza
  • Sicet Parma-Piacenza
  • Uniat Piacenza.
Sono una Persona Giuridica: posso beneficiare delle agevolazioni IMU per le locazioni abitative?
Si, dal 2025, oltre alle Persone Fisiche, anche le Persone Giuridiche possono beneficiare delle agevolazioni IMU degli immobili locati a canone concordato e a canone libero.
Quali sono i requisiti per accedere all'agevolazione del contratto canone Libero (art. 2 c. 1 Legge 431/98)?
  • Il contratto deve essere stipulato ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L. 431/98.
  • E’ richiesta la residenza di almeno un conduttore, presente nel contratto di locazione.
  • L’aliquota agevolata IMU al 0,76% è applicabile dal momento in cui il contratto di locazione è stato registrato e almeno uno degli inquilini ha trasferito la residenza anagrafica nell’immobile locato.
Quali sono i requisiti per accedere all'agevolazione del contratto canone concordato per residenti (art. 2 c. 3 Legge 431/98)?
  • Il contratto deve essere stipulato a canone concordato ai sensi dell'art. 2 c. 3 della Legge 431/98, secondo gli accordi territoriali.
  • E’ richiesta la residenza di almeno un conduttore, presente nel contratto di locazione.
  • Si applica l’aliquota agevolata IMU al 0,49% dal momento in cui il contratto di locazione è stato registrato e almeno uno degli inquilini ha trasferito la residenza anagrafica nell’immobile locato.
  • È richiesta l'attestazione di rispondenza ex DM 16/01/2017 per i contratti stipulati dopo il 23/07/2019.
Quali sono i requisiti per accedere all'agevolazione IMU del contratto per studenti universitari (art. 5 c. 2-3 Legge 431/98)?
  • Il contratto deve essere stipulato a canone concordato ai sensi dell'art. 5 c. 2-3 della Legge 431/98, secondo gli accordi territoriali.
  • Per studenti universitari, è necessario che siano iscritti presso università cittadine e non residenti nel Comune di Piacenza.
  • È richiesta l'attestazione di rispondenza ex DM 16/01/2017 per i contratti stipulati dopo il 23/07/2019.
Quali sono le novità sulle agevolazioni IMU per i contratti a canone concordato?
  • dal 2025, l'aliquota IMU per i contratti a canone concordato destinati ai lavoratori ( art. 5. c. 1 della Legge 431/98) passa dal 0,49% al 1,06%
  • dal 2025, anche alle pertinenze, presenti nel contratto di locazione, è possibile applicare l’aliquota agevolata del 0,49% rispetto al 1,06%
  • resta confermata la riduzione del 25% sull'imposta totale, come previsto dalla normativa (art. 1 c. 760 L. 160/2019)
  • le condizioni dichiarate hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni contrattuali importanti
  • in caso di variazioni contrattuali (es. nuovo contratto, cambio inquilino, subentro nella proprietà), deve essere inviata una nuova dichiarazione
  • in caso di cessazione o recesso anticipato, deve essere presentata apposita dichiarazione di cessazione
  • il subentro di anche una sola parte del contratto va comunicato presentando una nuova dichiarazione
  • il riconoscimento del diritto alle agevolazioni è subordinato alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo, di apposita comunicazione su modulo comunale messo a disposizione dall’Ente o mediante Dichiarazione su modello Ministeriale, entrambi compilabili online (accesso con SPID - CIE - CNS)
Cosa sono i contratti a canone concordato?

I contratti a canone concordato sono una tipologia di locazione abitativa in cui il canone di affitto è stabilito in base agli accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e gli inquilini, stipulati secondo le disposizioni della Legge n. 431/98.

Il Comune di Piacenza, dal 2025, applica delle aliquote differenziate per:

  • contratti a canone concordato a studenti universitari (articolo 5 commi 2 – 3)
  • contratti a canone concordato a inquilini residenti (articolo 2 comma 3)
  • contratti a canone libero a inquilini residenti (articolo 2 comma 1)
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Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2026, 11:43

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