Materie del servizio
A chi è rivolto
Persone con ridotta capacità motoria o non vedenti.
Descrizione
Permesso temporaneo o pluriennale di circolazione e sosta in alcune aree per agevolare la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria o non vedenti.
Il contrassegno è:
-
strettamente personale
-
legato alla persona e non al veicolo
-
utilizzabile solo in presenza dell'intestatario
-
valido su tutto il territorio nazionale
Il contrassegno consente di:
-
circolare:
- nelle aree pedonali (APU) e nelle zone a traffico limitato (ZTL) sempre che non sia stato disposto espresso divieto
- nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi
- anche nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento - sostare:
- negli spazi riservati ai titolari di Cude (esclusi parcheggi "personalizzati")
- nelle aree di parcheggio con disco orario senza limitazioni di tempo
- gratuitamente nei parcheggi a pagamento pubblici (strisce blu) senza barriera all'accesso se gli spazi di sosta riservati ai titolari di Cude sono già occupati o non presenti.
Come fare
La domanda di emissione o rinnovo Cude va sottoposta al proprio Comune di residenza.
Le persone residenti a Piacenza possono richiedere o rinnovare il Cude utilizzando il modulo richiesta o rinnovo contrassegno Cude che va consegnato, su appuntamento, all'Ufficio Permessi ZTL corredato dalla documentazione necessaria, alla presenza dell'intestatario, che dovrà firmare il contrassegno Cude (D.P.R. n. 151/2012) tranne casi particolari.
Non è possibile procedere al rilascio del contrassegno per delega.
Per appuntamenti con l'Ufficio Permessi ZTL telefonare preferibilmente nella fascia oraria pomeridiana.
Cosa serve
Rilascio
- fotocopia del documento di identità del richiedente
- n. 2 fotografie formato tessera a colori del richiedente
- certificazione medica rilasciata dall’Ufficio di Medicina legale della AUSL di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona richiedente ha capacità di deambulazione impedita o ridotta
- fotocopia del libretto di circolazione dei mezzi (è possibile inserire fino a 2 targhe)
Rinnovo
- Autorizzazione valida 5 anni
- certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio
- n. 1 fotografia formato tessera a colori del richiedente - Autorizzazione temporanea
- certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico legale dell’AUSL di appartenenza che attesti il diritto all’ulteriore rilascio
- n. 1 fotografia formato tessera a colori del richiedente
Cosa si ottiene
Contrassegno Cude
Tempi e scadenze
Il Cude ha di norma validità massima di 5 anni.
La validità del Cude temporaneo dipende dalle certificazioni prodotte.
Casi particolari
- Accesso in ZTL o APU con un veicolo diverso da quelli già registrati
- Richiedenti impossibilitati a recarsi presso l'Ufficio Permessi ZTL per grave impedimento: verrà valutata la possibilità di raccolta della firma a domicilio tramite pubblico Ufficiale.
- Richiedenti impossibilitati a firmare: la normativa stabilisce che un cittadino è nella condizione di "impossibilità alla firma" solo per motivi relativi ad impedimenti fisici o di analfabetismo. In questi casi la dichiarazione del cittadino è resa davanti all'operatore di sportello. Sono esclusi, quindi, i casi di incapacità di intendere e di volere, per i quali la sottoscrizione va fatta da chi esercita la patria potestà o la tutela.
- Modifica della targa
Costi
Gratuito.
Vincoli
Per poter richiedere il Cude, sul verbale di invalidità deve essere indicato l' art. 381 per la deambulazione ridotta oppure la dicitura "Capacità di deambulazione ridotta".
Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo al servizio dell'intestatario, che deve essere sempre presente durante l'utilizzo.
Il Cude va restituito
- alla scadenza, anche in caso di rinnovo
- in caso di decesso dell'intestatario.
Regole da rispettare per la sosta
Il contrassegno NON consente la deroga ai divieti di sosta previsti negli artt. 157-158 e di altre disposizioni del codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione.
Ad esempio: sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri); sosta su passaggio o attraversamento pedonale; sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione (a meno di 5 metri); sosta in corrispondenza di dosso o curva; sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista; sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; sosta allo sbocco dei passi carrabili; sosta sul marciapiede;sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Normativa di Riferimento
D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide"
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
D.Lgs. n. 285, art. 118, del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni.
Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2024, 09:14