SCIA - Segnalazione certificata di Inizio Attività

Servizio attivo

La pratica si effettua online. Sono assoggettati a SCIA gli interventi di cui all'art. 13 della L.R. 15/2013 e smi SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 17 della L.R. Emilia Romagna n. 23 del 21/10/2004.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

La segnalazione è rivolta ai proprietari degli immobili, o dai soggetti abilitati e da essi delegati, che intendano operare le trasformazioni edilizie di cui all'art. 13, comma 1, LR. 15/2013.

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Descrizione

Sono obbligatoriamente assoggettati a SCIA gli interventi di cui all'art. 13 della L.R. 15/2013 e smi SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 17 della L.R. Emilia Romagna n. 23 del 21/10/2004 (diritti di segreteria secondo l’intervento).

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Come fare

Invio attraverso la modulistica dinamica presente nella piattaforma telematica SuapER - Accesso unitario

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Cosa serve

La documentazione che occorre per presentare una SCIA e individuata all'art.12, comma 5,della LR. 15/2013, ed in particolare:

a) gli elaborati costitutivi del progetto, tra cui quelli rappresentativi dello stato di fatto e dello stato legittimo degli immobili oggetto di intervento
b) i contenuti della dichiarazione con la quale ilprofessionista abilitato assevera analiticamente che l'intervento rientra in una delle fattispecie soggette al titolo abilitativo presentato e che l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività
edilizia di cui all'articolo 9, comma 3
c) la distinzione tra la documentazione essenziale, obbligatoria per la presentazione della SCIA, quella richiesta per l'inizio dei lavori e quella che il progettista può riservarsi di presentare a fine lavori.

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Cosa si ottiene

Titolo abilitativo valido per eseguire le trasformazioni edilizie di cui all'art, 13, comma 1, LR 15/2013, ossia:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti;

b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
c) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato alla LR 15/2013, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11(Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico; e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato alla LR 15/2013, che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 5, lettera e) della legge regionale già menzionata; f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

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Tempi e scadenze

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione della SCIA lo Sportello Unico, attraverso un controllo formale, valuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte.

Nei 30 giorni successivi viene verificata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali e urbanistici per l'esecuzione dell'intervento.
Il termine può essere sospeso per richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata.
I lavori possono essere sospesi a seguito della richiesta di conformare il progetto alla disciplina dell’attività edilizia.I lavori previsti dalla SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono essere ultimati entro tre anni dalla medesima data, salvo proroghe comunicate preventivamente ai sensi dell’art. 16 della LR 15/2013 e s.m.i.
L'amministrazione Comunale può definire modalità di svolgimento del controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentono di eseguire il controllo sistematico delle SCIA.
Gli interventi abilitati con SCIA sono sottoposti alla presentazione obbligatoria di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCEA), come indicato all'art. 23, comma 1, LR 13/2015

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Costi

Diritti di segreteria.
Per gli interventi soggetti a contributo di costruzione ai sensi del DPR 380/2001, lo stesso deve essere già versato al momento della presentazione come da normativa (unica rata/rateizzata con fidejussione).

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Ulteriori informazioni

La SCIA deve essere asseverata da un tecnico abilitato. La SCIA deve essere inviata telematicamente attraverso la piattaforma; in caso di malfunzionamento della piattaforma potrà essere inviata alla pec: suap@cert.comune.piacenza.it  utilizzando i moduli unici regionali pubblicati sul sito della regione Emilia Romagna.
Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Accettazione (tel. 0523/492270) o gli ordini professionali di appartenenza.

Normativa
- Art. 13,14,15,16 della L.R. 15/2013 e smi
- RUE art. 215 e seguenti
- Art.17 L.R. 23/2004
- ART. 108-109-110-113 RE 

Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2024, 08:40

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