Materie del servizio
A chi è rivolto
La domanda può essere presentata esclusivamente dagli assegnatari di un alloggio Erp.
Descrizione
L’avvio della stabile convivenza, ammessa se instaurata more uxorio o se finalizzata alla reciproca assistenza materiale e morale, deve essere espressamente richiesta dal titolare del contratto di locazione e/o dal delegato in caso di persone impossibilitate alla firma ed autorizzata dal Comune di Piacenza.
La stessa non può essere richiesta nel caso in cui:
- L’assegnatario risulti moroso nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi o delle spese accessorie
- Nei confronti dell’assegnatario sia in corso la procedura per dichiararne la decadenza
- L’alloggio non sia di dimensioni idonee ad ospitare, secondo gli standard previsti dall’art. 12 del vigente Regolamento comunale per la assegnazione e la gestione degli alloggi di Erp, ulteriori persone rispetto a quelle componenti il nucleo
Come fare
La domanda dev'essere redatta su apposito modulo e consegnata al Servizio Progetto Casa - Ufficio Abitazioni e diritto alla casa di viale Beverora n° 57.
Cosa serve
Per richiedere la stabile convivenza è necessario compilare il modulo di domanda. Oltre che scaricabile al precedente link, il modulo è disponibile anche presso il Servizio Progetto Casa - Ufficio Abitazioni e diritto alla casa di viale Beverora n° 57 e presso gli sportelli InformaSociale.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Copia del documento di identità o permesso di soggiorno o CE per soggiornanti di lungo periodo del richiedente
- Copia del documento di identità del/i convivente/i, per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea copia del permesso di soggiorno o CE per soggiornanti di lungo periodo
- Copia del verbale di invalidità e/o documentazione attestante le necessità di assistenza e/o cura
Cosa si ottiene
Ai richiedenti, le cui domande verranno accolte, sarà riconosciuta la stabile convivenza, nei casi venga instaurata more uxorio o se finalizzata alla reciproca assistenza materiale e morale.
Tempi e scadenze
Gli inquilini possono presentare domanda per la stabile convivenza solo nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dall'assegnazione dell'alloggio.
Procedure collegate all'esito
Con decorrenza dalla data di iscrizione anagrafica, le persone stabilmente conviventi, concorrono con la propria situazione economica a determinare l’importo del canone di locazione, anche agli effetti della eventuale decadenza dall’assegnazione.
È competenza del Comune procedere, per il tramite di soggetti autorizzati ai sensi di legge ed eventualmente della Polizia Municipale, a verificare la continuità e stabilità delle convivenza stessa.
La verifica con esito negativo della stabilità e continuità della convivenza delle persone per le quali si richiede l’ampliamento del nucleo familiare, comporta la comunicazione all’interessato del diniego dell’ampliamento e la conclusione immediata del procedimento di avvio di stabile convivenza. Nel caso in cui la stabile convivenza si interrompa, prima della decorrenza dei termini previsti dalla legge, il titolare del contratto di locazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Anagrafe e al Servizio Progetto Casa - Ufficio Abitazioni e diritto alla casa. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà per inadempimento contrattuale nei confronti dell’assegnatario.
Decorsi quattro anni dall’avvio della convivenza, se non si verificano fatti ostativi di cui al capoverso precedente, la modifica del nucleo originario si intende automaticamente autorizzata.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
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Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2024, 11:07